Statuto
ANNO DI COSTITUZIONE-2007
STATUTO MODIFICATO (ASSEMBLEA GENERALE) MILANO 5 NOVEMBRE 2022
ART. 1
È costituita L‘Associazione Scientifica, libera, volontaria senza scopo di lucro, denominata SOCIETÀ ITALIANA DELLE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (in forma abbreviata “SISMeS”), con sede provvisoria presso l’Università presso la quale svolge la sua attività il Segretario dell’Associazione.
ART. 2
Gli scopi dell’Associazione sono:
- promuovere, sostenere e diffondere, nelle istituzioni universitarie e fuori di esse, la ricerca e la conoscenza nel campo delle scienze motorie e sportive;
- promuovere e sostenere la didattica delle scienze motorie e sportive nella scuola universitaria, pre-universitaria e post-universitaria, ed in ogni altra sede opportuna;
- favorire, anche mediante attività di studio, di documentazione e di divulgazione, lo sviluppo dell’innovazione tecnologica in ambito motorio e sportivo per la tutela della salute e per il miglioramento della qualità della vita;
- favorire la comunicazione scientifica promuovendo e sostenendo varie forme di collaborazione tra laboratori coinvolti in attività di ricerca nel campo delle attività motorie e sportive a livello sia nazionale sia internazionale nonché l’organizzazione di congressi ed incontri;
- stabilire rapporti di collaborazione con altre Società scientifiche e con Società di altri paesi che svolgono attività nei settori di competenza o in campi affini.
ART. 3
I Soci della Società si distinguono in:
- Ordinari
- Sostenitori
- Onorari
- Junior
- Professionisti
Non esiste limite numerico alle iscrizioni.
Non è consentita l’approvazione e l’iscrizione di nuovi soci nei sessanta giorni che precedono le elezioni per il rinnovo degli organi societari.
La domanda di ammissione alla Società, per tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, e da eventuali atti integrativi debitamente pubblicati, deve essere presentata per iscritto e indirizzata al Presidente della SISMeS, che la trasmetterà al Consiglio Direttivo per la verifica dei requisiti. L’ammissione dei Soci spetta al Consiglio Direttivo, che comunicherà per iscritto al richiedente l’accettazione o il rigetto della domanda, nel termine di 60 giorni. La qualifica di Socio decorre dal momento dell’accettazione della domanda e la regolarizzazione, ad eccezione dei soci Onorari e Junior, della quota sociale relativa all’anno solare.
Possono essere Soci Ordinari tutti coloro che svolgono documentata attività scientifica nei vari ambiti delle scienze motorie e sportive. I Soci Ordinari, a norma dei successivi articoli, possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, hanno diritto di intervento e di voto in Assemblea Generale su tutti gli argomenti all’ordine del giorno. La domanda di iscrizione in qualità di Socio Ordinario deve essere presentata per iscritto secondo il format presente sul portale web della Società e deve essere controfirmata da tre Soci Ordinari presentatori.
Possono essere Soci Sostenitori gli Istituti, gli Enti e le Associazioni che intendono incrementare lo sviluppo della Società Italiana delle Scienze Motorie Sportive fornendo mezzi e fondi per le sue attività. Il Socio Sostenitore è rappresentato da un delegato e gode degli stessi diritti di un Socio Ordinario, escluso quello di essere eletto alle cariche sociali. La domanda di iscrizione in qualità di Socio Sostenitore deve essere presentata per iscritto secondo il format presente sul portale web della Società e deve essere controfirmata da tre Soci Ordinari presentatori.
Possono essere Soci Onorari coloro che abbiano apportato contributi di grande livello nel campo delle scienze motorie e sportive, o che abbiano contribuito in modo eccezionalmente rilevante allo sviluppo della Società Italiana delle Scienze Motorie Sportive. I Soci Onorari che siano stati Presidenti della Società assumono la dizione di Presidenti Onorari. I Soci Onorari godono degli stessi diritti dei Soci Ordinari. La domanda di iscrizione in qualità di Socio Onorario deve essere presentata per iscritto secondo il format presente sul portale web della Società e deve essere controfirmata da tre Soci Ordinari presentatori.
Possono essere Soci Junior studenti triennali e magistrali dei corsi di laurea in Scienze Motorie o laureati fino ad un anno dal conseguimento del titolo; non sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione; possono partecipare con quota agevolata e/o, nei casi previsti, gratuitamente alle attività di formazione organizzate dalla SISMeS; non possono partecipare alle elezioni delle cariche sociali; la domanda di iscrizione deve essere presentata per iscritto secondo il format presente sul portale web della Società, allegando certificato di iscrizione per l’anno in corso o certificato di laurea del proprio ateneo o relativa autocertificazione correlata da copia di documento d’identità in corso di validità (Art. 46– lettera a – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
Possono essere Soci Professionisti gli operatori che lavorano nel campo delle Scienze Motorie che non hanno una produzione scientifica e/o non lavorano a tempo pieno, parziale o con contratto presso atenei italiani e/o stranieri; la quota associativa è pari alla metà della quota annuale pagata dai Soci Ordinari; possono partecipare con una quota agevolata alle attività di formazione organizzate dalla SISMeS; non possono partecipare alle elezioni delle cariche sociali; la domanda di iscrizione deve essere presentata per iscritto secondo il format presente sul presente sul portale web della Società.
ART. 4
La quota sociale rappresenta elemento costitutivo del patrimonio societario ed il suo importo viene determinato dal Consiglio Direttivo, sulla base delle attività e delle finalità della Società. L’importo della quota associativa viene ratificato dall’Assemblea Generale nella prima riunione in programma.
Il pagamento della quota sociale da parte del Socio costituisce conferma della volontà di adesione alla società.
I Soci Ordinari sono tenuti a versare, entro il 28 Febbraio di ogni anno, la quota annua di associazione.
I Soci Sostenitori sono tenuti a versare, entro il 28 Febbraio di ogni anno, la quota annuale di associazione, per un importo corrispondente ad almeno venti volte la quota annuale stabilita per i Soci Ordinari.
I Soci Onorari sono dispensati dal versamento della quota annuale di associazione.
I Soci Junior non sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione per tutta la durata del corso di studio e fino ad un anno dalla laurea.
I Soci Professionisti sono tenuti a versare, entro il 28 Febbraio di ogni anno, la quota annuale di associazione, per un importo corrispondente alla metà della quota annuale stabilita per i Soci Ordinari.
ART. 5
La decadenza del Socio avviene:
- per dimissioni;
- per morosità;
- per svolgimento di attività in contrasto con gli scopi della Società.
Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente della Società Italiana delle scienze motorie e sportive.
La decadenza per morosità avviene d’ufficio dopo tre anni di mancato pagamento della quota annuale di associazione. Allo scadere del secondo anno di morosità il Consiglio Direttivo inviterà i soci morosi a regolarizzare la propria posizione avvertendoli che, al raggiungimento del terzo anno di morosità, il Consiglio Direttivo procederà alla cancellazione del Socio moroso dagli elenchi societari. Coloro che sono stati dichiarati decaduti per morosità possono chiedere la reiscrizione alla Società non prima di cinque anni dalla decadenza, ovvero possono chiedere la riammissione prima di tale termine pagando tutte le quote arretrate.
La decadenza per svolgimento di attività in contrasto con gli scopi della Società avviene per delibera dell’Assemblea Generale, sentito il parere del Collegio dei Probiviri.
ART. 6
Gli organi della Società sono:
- l’Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.
È vietata qualunque forma di retribuzione sia diretta che indiretta per chiunque ricopra cariche sociali. Sono previsti solo eventuali rimborsi spese, adeguatamente rendicontati e preventivamente autorizzati.
Le elezioni degli organi societari si svolgono a scrutinio segreto, ai sensi dell’Art. 2 comma 1 lett. d del DM 2 agosto 2017.
ART. 7
L’Assemblea Generale è formata da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote annuali di associazione, quando dovute.
L’ Assemblea Generale è presieduta dal Presidente ovvero in assenza o temporaneo impedimento dello stesso dal Vice-Presidente della Società. In caso di contemporanea assenza o impedimento di entrambi, assume l’Ufficio di Presidenza il Socio più anziano individuato tra Ordinari e Onorari presenti nel luogo di convocazione dell’adunanza assembleare.
Possono partecipare all’Assemblea Generale anche i Corrispondenti Stranieri, ma senza diritto di voto e non computabili al fine del raggiungimento del quorum di maggioranza.
È ammesso il voto per delega di soci assenti; ciascun Socio non può avere più di una delega.è impregiudicata la possibilità per tutti di rappresentare anche per voce di assenti le istanze, proposte e progetti di contenuto culturale scientifico ed organizzativo inerenti ai punti iscritti all’ordine del giorno.
L’Assemblea Generale è convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno entro il 30 Novembre per l’approvazione dello strumento di Bilancio che deve essere sottoscritto dai Revisori dei Conti, ed in via straordinaria ogniqualvolta è convocata su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto, per trattare argomenti particolari ed urgenti. L’Assemblea Generale è convocata dal Consiglio Direttivo che ne fissa la sede e l’ordine del giorno; la convocazione deve essere comunicata a mezzo posta elettronica o posta ordinaria a ciascun Socio con almeno 30 giorni di preavviso.
Il Presidente del Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere, procede alla registrazione dei Soci presenti ed alla convalida delle deleghe dei Soci rappresentati e constatata la validità dell’Assemblea Generale.
L’Assemblea Generale è dichiarata valida dal Presidente:
– in prima convocazione, con la presenza della metà + 1 dei Soci aventi diritto di voto;
– In seconda convocazione, con qualunque numero di Soci presenti in proprio o per delega ed aventi diritto di voto.
È ammessa un’Assemblea Generale di seconda convocazione, la quale però non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. In seconda convocazione l’Assemblea Generale si intende validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.
ART. 8
L’Assemblea Generale ha le seguenti attribuzioni:
- approvare la relazione annuale ed il rendiconto finanziario (bilancio consuntivo e preventivo annuale) presentati dal Consiglio Direttivo;
- eleggere ogni triennio i membri del Consiglio Direttivo e ogni triennio i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- esaminare le proposte del Consiglio Direttivo in merito al programma scientifico e finanziario dell’attività della Società per l’anno successivo;
- ratificare i nuovi Soci approvati dal Consiglio Direttivo;
- stabilire, dopo aver esaminato le proposte del Consiglio Direttivo, l’importo delle quote di associazione per l’anno successivo;
- deliberare su proposte e argomenti vari indicati nell’ordine del giorno.
Un quinto dei Soci in regola con la quota annuale di associazione, con un preavviso di almeno un mese dalla data dell’Assemblea, può chiedere al Consiglio Direttivo di inserire nell’ordine del giorno dell’Assemblea gli argomenti che crede opportuno discutere, comprese le modifiche di Statuto. Le delibere dell’Assemblea Generale sono prese a maggioranza di voti dei presenti in proprio o per delega, escluse quelle relative a modifiche dello Statuto per le quali si seguono le norme indicate al successivo articolo l9.
Le votazioni dell’Assemblea Generale avvengono:
- mediante voto segreto per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri; l’elezione avviene a maggioranza relativa dei voti;
- mediante voto segreto per decidere su qualsiasi altro argomento, qualora ciò sia richiesto dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da un quinto dei Soci presenti o rappresentati;
- per alzata di mano in tutte le altre circostanze.
ART. 9
La Società è guidata da un Consiglio Direttivo che ne rappresenta organo di programmazione di attività scientifica e culturale, direzione amministrativa e gestione contabile.
Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero dispari di componenti, fissato in sette membri eletti dall’Assemblea Generale, con diritto di voto, a cui si aggiunge il Past- President, senza diritto di voto. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica un triennio e non possono essere rieletti per di più di due mandati consecutivi. L’eleggibilità viene riacquisita dopo tre anni di assenza dal Consiglio Direttivo della SISMeS stessa.
Non sono previste incompatibilità tra incarichi nel Consiglio Direttivo SISMeS e analoghi ruoli in altre Società Scientifiche.
Il Consiglio Direttivo entra in carica il 1° Gennaio dell’anno successivo alla sua elezione e si riunisce almeno due volte all’anno. Il Consigliere decano eletto convoca entro il 31 Gennaio il nuovo Consiglio Direttivo che, nella prima riunione, elegge tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Per le successive riunioni il Consiglio Direttivo è convocato, con almeno 7 giorni di preavviso, dal Presidente, ovvero per espresso incarico dal Segretario, ogniqualvolta egli lo ritiene necessario o su richiesta di almeno tre componenti.
Il Consiglio Direttivo non può deliberare se non sono presenti almeno due terzi dei suoi membri. Tutte le delibere sono prese a maggioranza di voti degli aventi diritto. Il membro del Consiglio Direttivo che non partecipa, senza giustificazione, per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio si intende decaduto automaticamente dalla carica. In caso di posto vacante nel Consiglio Direttivo (per dimissioni, impedimento o qualsiasi altro motivo) subentra come membro il Socio che fra i non eletti nell’ultima tornata elettorale ha ottenuto il maggior numero di voti. Il subentrante conserva il diritto a permanere nell’ufficio di Consigliere sino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.
All’elezione per il rinnovo del Consiglio Direttivo sono candidabili tutti i Soci ordinari iscritti da almeno un anno rispetto alla data stabilita per lo svolgimento della consultazione elettorale.
Le candidature dovranno essere presentate almeno trenta giorni prima della data fissata per la votazione mediante modalità comprovante il rispetto di tale requisito.
Venti giorni prima delle Elezioni la segreteria della SISMeS, su mandato del Presidente, comunicherà i nomi delle candidature presentate.
L’Assemblea Generale procederà alla costituzione del Seggio Elettorale che sarà costituito da tre componenti scelti tra i Soci Ordinari, il più anziano dei quali ne assumerà le funzioni di Presidente e il più giovane quello di segretario.
L’elettorato attivo per l’elezione del Consiglio Direttivo è attribuito a tutti i soci in regola: i soci approvati dal Consiglio Direttivo nei sessanta giorni che precedono le elezioni per il rinnovo degli organi societari non potranno esercitare il diritto di elettorato attivo.
Le elezioni dovranno svolgersi con metodo democratico nel rispetto della massima libertà e segretezza nella espressione del voto.
Il Seggio Elettorale dovrà garantire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, procedere allo scrutinio, redigere il verbale delle operazioni stesse e quello di nomina dei Consiglieri Eletti.
Risulteranno eletti i consiglieri più votati in accordo con il numero di membri sancito all’articolo 9 del presente Statuto. In caso di parità numerica del risultato delle votazioni, sarà eletto il più anziano per età anagrafica.
Se durante il mandato triennale, per qualsiasi motivo venissero a mancare uno o più Consiglieri la surroga avverrà con il primo dei non eletti, in base al numero di preferenze riportate nella votazione.
In difetto di possibili sostituti, il Consiglio Direttivo rimarrà in carica in piena operatività e validità istituzionale fino alla presenza in carica della metà + 1 dei Consiglieri originariamente eletti.
ART. 10
Il Consiglio Direttivo si occupa di tutte le questioni riguardanti la Società, ed in particolare:
- sviluppa l’attività della Società, esaminando proposte e promuovendo iniziative tendenti al conseguimento dei fini della Società;
- amministra i beni della Società ed autorizza le spese;
- promuove ed organizza il Congresso Nazionale della Società e le altre Riunioni Scientifiche;
- propone il nominativo presso tutti gli organismi nazionali ed esteri presso i quali è prevista la presenza di un rappresentante nell’area delle scienze motorie, (Ministeri, C.N.R., Commissioni Ministeriali, Associazioni internazionali di categoria, etc.), la nomina del quale per legge o per consuetudine viene fatta da tali organismi sentite le specifiche organizzazioni o Società;
- convoca l’Assemblea Generale dei Soci;
- redige la relazione annuale sull’attività svolta dalla Società ed il rendiconto finanziario;
- propone all’Assemblea il programma scientifico ed economico di attività della Società per l’anno successivo;
- propone all’Assemblea i candidati per la nomina a Soci;
- propone all’Assemblea la nomina dei Soci Onorari indicandone la motivazione;
- propone all’Assemblea l’importo della quota annuale di associazione;
- delibera sulla decadenza del Socio per dimissioni o per morosità.
ART. 11
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri. Il Presidente rappresenta la Società, convoca almeno due volte all’anno il Consiglio Direttivo e lo presiede; promuove l’attuazione delle delibere dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e, previa consultazione dei membri del Consiglio Direttivo e salvo successiva ratifica da parte del Consiglio stesso, decide dei provvedimenti urgenti. La rappresentanza esterna della Società, nei confronti di terzi e la rappresentanza legale ricorrono in capo al Presidente e, in caso di assenza o impedimento al Vicepresidente. Il Presidente può delegare il Vice-Presidente o un membro del Consiglio Direttivo a sostituirlo per singoli atti.
ART. 12
Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce per singoli atti, in caso di assenza o di impedimento. Il Vice-Presidente in caso di vacanza della carica di Presidenza, assume tale incarico pro tempore per le mansioni ordinarie e convoca il Consiglio Direttivo per i provvedimenti necessari.
ART. 13
Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
Il Segretario coadiuva il Presidente nell’organizzazione dell’attività della Società, provvede a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo ed a sottoporli alla sua approvazione nella seduta successiva, tiene la corrispondenza ordinaria con i Soci.
ART. 14
Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Il Tesoriere è il consegnatario dei beni della Società e dell’archivio dei documenti contabili, tiene l’elenco aggiornato dei Soci, provvede a ricevere le quote di associazione, prepara il bilancio consuntivo annuale e lo presenta, con i documenti contabili relativi al Consiglio Direttivo e all’Assemblea generale. Il Tesoriere, su indicazione del Consiglio Direttivo, prepara il bilancio preventivo annuale e lo sottopone all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti per il parere, e lo presenta all’Assemblea generale.
ART. 15
In presenza dei requisiti stabiliti per legge, la SISMeS provvede alla nomina di un Collegio di Revisori. Il Collegio dei Revisori dei Conti, Organo Societario di controllo contabile, è costituito da tre membri eletti tra i Soci dall’Assemblea Generale; i membri del Collegio durano in carica un triennio e sono rieleggibili per non più di due mandati. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio ambito il suo Presidente e controlla la contabilità sociale consuntiva e preventiva confermandone la piena regolarità, attraverso la sottoscrizione dei documenti contabili in sede di approvazione assembleare.
ART. 16
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti tra i Soci dall’Assemblea Generale: i membri del Collegio dei Probiviri durano in carica un triennio e sono rieleggibili per non più di due mandati. Il Collegio dei Probiviri, su richiesta del Consiglio Direttivo, esprime parere motivato circa le questioni che comportano l’eventuale decadenza da Socio in base all’art. 5. Nei casi di gravi vertenze tra i Soci, il Collegio dei Probiviri può intervenire su richiesta del Consiglio Direttivo o dei Soci interessati, con funzioni arbitrali e consultive.
ART. 17
La Società provvede al finanziamento delle proprie attività:
- con quote pagate dai Soci;
- con i contributi dei Soci sostenitori;
- con le rendite del patrimonio;
- con eventuali lasciti e donazione ed ogni altro provento destinato all’attività;
- con contributi del Consiglio Nazionale delle Ricerche o di altri Enti.
Il fondo patrimoniale è costituito da:
- beni mobili ed immobili di proprietà della Società;
- eventuali lasciti e donazioni esplicitamente destinati ad incremento del patrimonio;
- eventuali residui attivi di precedenti esercizi esplicitamente destinati al patrimonio.
ART. 18
Le modifiche di Statuto sono proposte dal Consiglio Direttivo o da un quinto dei Soci in regola con la quota annuale di associazione. Le proposte di tali modifiche devono essere trasmesse per iscritto a ciascun Socio assieme alla convocazione dell’Assemblea Generale o assieme alla richiesta di referendum. Le modifiche devono essere approvate dall’Assemblea Generale dei Soci oppure per referendum con almeno due terzi di voti favorevoli rispetto al numero complessivo dei Soci aventi diritto al voto. Nel caso in cui la delibera non possa aver luogo per insufficienza del numero delle presenze o delle risposte, il Consiglio Direttivo indice – entro trenta giorni – un’altra Assemblea Straordinaria, in seconda convocazione, la quale è validamente costituita per deliberare sulle modifiche di Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto.
ART. 19
Un regolamento per l’attuazione delle norme del presente Statuto può essere elaborato dal Consiglio Direttivo o da un quinto dei Soci in regola con la quota annuale di associazione e sottoposto all’approvazione della Assemblea Generale dei Soci. Il regolamento può essere modificato dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.
ART. 20
La Società può essere sciolta dall’Assemblea Generale con delibera presa a maggioranza di due terzi dei Soci aventi diritto al voto. Nel caso in cui la delibera non può aver luogo per insufficienza del numero delle presenze, il Consiglio Direttivo indice – non prima di sessanta giorni – un’ Assemblea Straordinaria di seconda convocazione la quale può deliberare sullo scioglimento della Società a maggioranza di voti dei presenti in proprio o per delega.
A seguito dello scioglimento della Società, l’Assemblea Generale stabilisce a chi debba essere destinato il patrimonio della Società.
ART. 21
Il Congresso Nazionale della Società si svolge annualmente salvo casi eccezionali che ne suggeriscono il rinvio. Il Consiglio Direttivo indica la sede, designa il Comitato Organizzatore e il Comitato Scientifico. Indica inoltre i temi scientifici del Congresso e le linee generali dell’organizzazione.